La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due soggetti condannati per tentata estorsione. Il primo ricorrente contestava il calcolo della pena, lamentando l'applicazione cumulativa di più circostanze aggravanti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ricordando che in presenza di più aggravanti ad effetto speciale si applica il criterio moderatore previsto dall'articolo 63 del codice penale. Questo criterio vieta il cumulo materiale delle pene, imponendo l'applicazione della sola pena per l'aggravante più grave, aumentata fino a un terzo. Di conseguenza, i giudici hanno eliminato l'aumento illegittimo per la recidiva e ridotto la pena del primo ricorrente senza rinvio. Al contrario, il ricorso del secondo imputato è stato rigettato, poiché l'aumento per il metodo mafioso era vincolato e applicato nel minimo di legge.
Continua »