Un Lavoratore era stato condannato per minaccia grave aggravata. La Corte di Cassazione aveva rinviato il caso per ricalcolare la pena. La Corte d'Appello, pur riducendo la condanna, aveva applicato un criterio moderatore per le aggravanti, senza escludere la recidiva. Il Lavoratore ha nuovamente fatto ricorso, sostenendo che il reato fosse diventato procedibile a querela per una nuova legge e che, escludendo la recidiva, il reato sarebbe stato prescritto. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che questioni procedurali come la procedibilità o la prescrizione del reato, se già definite o sollevabili in precedenza, non possono essere riaperte in un giudizio di rinvio limitato alla pena. La recidiva, anche se non comportava un aumento ulteriore di pena, era stata comunque accertata.
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