Un soggetto, sottoposto a misura cautelare per usura aggravata, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali: la genericità dei motivi e, soprattutto, la carenza di interesse. L'imputato, infatti, non ha spiegato in che modo l'eventuale esclusione dell'aggravante avrebbe potuto modificare in concreto la misura cautelare a suo carico, rendendo l'impugnazione priva di un beneficio pratico.
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