Un proprietario, titolare di una servitù di passaggio su una stradina privata, decide di aprire un secondo varco di accesso. La proprietaria della stradina si oppone, sostenendo che questa modifica costituisca un illegittimo aggravamento della servitù. La Corte di Cassazione le dà ragione. La sentenza stabilisce un principio chiaro: la creazione di un secondo accesso, che costringe a percorrere un tratto di strada più lungo sulla proprietà altrui, rappresenta di per sé un aggravamento della servitù. Questo perché intensifica l'uso del fondo servente. Di conseguenza, il proprietario che ha aperto il nuovo varco perde la causa e deve rimuoverlo, oltre a pagare le spese legali.
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