Il Condannato, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e altre pendenze, ha richiesto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza, ritenendo che il programma di recupero non fosse idoneo a contrastare l'elevata pericolosità sociale del soggetto, desunta dal suo curriculum criminale e dalle frequentazioni negative. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'autorità giudiziaria non è vincolata dal giudizio di idoneità espresso dalla struttura sanitaria pubblica, ma deve compiere un'autonoma valutazione sulla reale efficacia del percorso riabilitativo e sulla pericolosità del condannato, escludendo benefici concessi per mero calcolo opportunistico.
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