La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto condannato per **reati elettorali** a seguito di condotte minacciose all'interno di un seggio. L'imputato aveva preteso l'assegnazione di due voti a un candidato, turbando il regolare svolgimento dello scrutinio. Sebbene la responsabilità per il turbamento sia stata confermata, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla recidiva e alle attenuanti generiche. I giudici di merito non hanno motivato adeguatamente se la pretesa dell'imputato fosse fondata su regolamenti ministeriali, elemento che, pur non escludendo il reato, avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della gravità del fatto e sulla personalità del reo.
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