La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha affrontato un caso di risarcimento danni per occupazione illegittima di terreni privati per la costruzione di un'opera pubblica. Il punto cruciale della decisione riguarda la responsabilità in caso di concessione traslativa. La Corte ha stabilito che, in base alla normativa speciale applicabile (L. 219/1981), l'unico soggetto responsabile per i danni derivanti dalla procedura espropriativa è il concessionario dell'opera, e non l'amministrazione pubblica concedente. Di conseguenza, ha cassato la sentenza d'appello che aveva condannato in solido Ministero e concessionario, rinviando il caso per un nuovo esame che tenga conto dell'esclusiva responsabilità del concessionario.
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