Un ex dirigente riceve un trattamento di fine mandato nel 2011, subordinato al rispetto di un patto di non concorrenza biennale stipulato nel 2009. L'Agenzia delle Entrate applica la tassazione separata basandosi sul biennio 2007-2008, sostenendo che il diritto è sorto nel 2009. Il contribuente contesta, indicando il biennio 2009-2010. La Corte di Cassazione dà ragione all'Agenzia, stabilendo che il patto di non concorrenza costituisce una condizione risolutiva e non sospensiva. Pertanto, il diritto alla percezione è sorto nel 2009, anno di stipula dell'accordo, rendendo corretto il calcolo basato sul biennio precedente. La Corte chiarisce anche che la richiesta di rateizzazione del debito non implica acquiescenza alla pretesa fiscale.
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