La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la clausola di un contratto preliminare che prevede il pagamento di acconti soggetti a IVA costituisce una 'disposizione autonoma'. Di conseguenza, è dovuta una seconda imposta di registro fissa, oltre a quella per il preliminare stesso. Questa imposta di registro acconti IVA non può essere scomputata da quella dovuta per il contratto definitivo, rappresentando una tassazione 'secca'. La Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando la legittimità della richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
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