Un'imprenditrice ha conferito un terreno edificabile, gravato da un mutuo ipotecario personale, a una società di nuova costituzione. L'Agenzia delle Entrate ha riqualificato l'operazione come compravendita, tassando l'intero valore del bene e rifiutando di dedurre il mutuo come 'passività inerente'. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione, ritenendo il mutuo non collegato all'oggetto del trasferimento. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imprenditrice e della società, ribadendo che solo le passività direttamente connesse al bene conferito possono ridurre la base imponibile per l'imposta di registro. Il mutuo, contratto per esigenze personali, non rientra in questa categoria.
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