Un'azienda ha proposto un concordato fallimentare per rilevare i debiti di una società fallita, prevedendo la totale liberazione di quest'ultima anche per i debiti con il Fisco. I giudici di merito hanno rifiutato l'omologazione del concordato, ritenendo che l'accollo del debito tributario non possa mai essere liberatorio per il contribuente originario, in base allo Statuto del contribuente. L'assuntore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la prevalenza delle norme fallimentari. La Suprema Corte, rilevando l'assenza di precedenti specifici e la complessità della questione che vede contrapposte le norme tributarie e quelle fallimentari, ha deciso di non pronunciarsi immediatamente e ha rinviato la causa alla pubblica udienza per una trattazione approfondita.
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