La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società di trasporti che richiedeva il rimborso delle accise gasolio commerciale per autobus originariamente Euro 2, ma dotati di filtro FAP. La società sosteneva che l'installazione del filtro, migliorando la classe ambientale a Euro 3 o Euro 5, permettesse l'accesso al beneficio fiscale. I giudici hanno chiarito che l'agevolazione è esclusa per i veicoli Euro 2 o inferiori e che il miglioramento delle emissioni tramite FAP rileva solo per la circolazione urbana, non mutando la categoria strutturale del mezzo ai fini tributari. Trattandosi di norma agevolativa, non è ammessa alcuna interpretazione estensiva.
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