La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso contro una società di servizi estetici, basato sul ritrovamento di una contabilità in nero all'interno di un software gestionale. I giudici hanno stabilito che i file informatici extracontabili, contenenti dati non riportati nei registri ufficiali, costituiscono validi elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza. Tale prova sposta l'onere della prova sul contribuente, il quale deve dimostrare che tali annotazioni non corrispondono a ricavi effettivi. La Corte ha inoltre chiarito che l'amministrazione non è obbligata ad allegare all'atto impositivo documenti già in possesso del contribuente.
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