Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento lavoro subordinato come barista a tempo pieno e indeterminato. La Corte d'Appello ha riconosciuto il rapporto di lavoro, inquadrando le mansioni nel V livello del CCNL Pubblici Servizi e riducendo le differenze retributive dovute dal datore di lavoro a circa 18.000 euro. Il datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del principio del contraddittorio per la mancata comunicazione di un'ordinanza di rinvio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente allegato i verbali delle udienze. Inoltre, nel rito del lavoro, le ordinanze lette in udienza si considerano legalmente conosciute dalle parti, escludendo ogni violazione del diritto di difesa. Il datore di lavoro perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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