Un Lavoratore, ex dipendente di una società, aveva già beneficiato dell'indennità di mobilità. Successivamente, ha richiesto l'estensione di tale beneficio, la proroga dell'indennità di mobilità, per un periodo ulteriore, appellandosi a una specifica legge. L'INPS e il Ministero del Lavoro non avevano concesso questa proroga, sostenendo la mancanza dei requisiti formali. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto del Lavoratore, ritenendo l'INPS responsabile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il diritto all'indennità di mobilità in proroga spetta al Lavoratore se esistono i presupposti di fatto, indipendentemente dalla sua inclusione formale negli elenchi. L'INPS deve erogare la prestazione.
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