La Corte di Cassazione ha stabilito che non si configura l'interposizione fittizia quando una società, posta in liquidazione, cessa la propria attività e una nuova entità, costituita dagli stessi soci, la prosegue. L'Amministrazione Finanziaria contestava l'operazione come elusiva, ma i giudici hanno chiarito che, per aversi interposizione, il soggetto interponente deve essere l'effettivo possessore del reddito. Se l'attività del primo soggetto è terminata, il beneficio fiscale va a vantaggio esclusivo del nuovo soggetto, escludendo l'ipotesi di elusione.
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