Una lavoratrice, inizialmente impiegata in progetti LSU e successivamente con contratti a termine presso un ente locale, ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione contrattuale. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che i contratti fossero esclusi dalla disciplina ordinaria poiché finalizzati alla stabilizzazione regionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, chiarendo che la natura assistenziale non esclude l'applicazione delle tutele europee se il rapporto nasconde un reale lavoro subordinato. La stabilizzazione avvenuta in corso di causa ripara il danno solo se esiste una correlazione diretta e immediata tra l'abuso subito e l'assunzione definitiva.
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