La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Comune riguardante l'agevolazione per l'inagibilità immobile IMU. La controversia nasceva dall'annullamento di un avviso di accertamento per un fabbricato in stato di degrado. L'ente impositore sosteneva che, in assenza di una formale variazione catastale da parte del contribuente, non fosse possibile applicare la riduzione d'imposta. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che se il Comune è già a conoscenza dello stato di inagibilità, anche per finalità non tributarie, il beneficio deve essere riconosciuto d'ufficio in virtù del principio di leale collaborazione. Il Comune è stato inoltre sanzionato per aver proseguito il giudizio nonostante una proposta di definizione accelerata.
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