Una Società di Gestione del Risparmio (SGR) ha impugnato gli avvisi di accertamento del Comune per il pagamento dell'IMU su immobili di un fondo comune da essa gestito. La società sosteneva che l'imposta dovesse gravare direttamente sul fondo, ritenuto autonomo soggetto di diritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la soggettività passiva IMU spetta alla SGR e non al fondo di investimento. I fondi comuni, infatti, sono privi di personalità giuridica e costituiscono semplici patrimoni separati. Poiché la SGR risulta l'intestataria formale degli immobili nei registri catastali durante gli anni di imposta contestati, è lei a dover pagare il tributo comunale, ferma restando la possibilità di rivalersi successivamente sul patrimonio del fondo gestito.
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