Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento basato sull'accertamento sintetico per l'anno di imposta 2010, con il quale l'Amministrazione Finanziaria aveva rettificato il suo reddito. Dopo un complesso iter giudiziario e un precedente annullamento con rinvio da parte della Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Il contribuente ha presentato un nuovo ricorso, sostenendo che il giudice del rinvio non avesse rideterminato correttamente la pretesa tributaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, nell'ambito di un accertamento sintetico, non basta dimostrare di possedere somme di denaro, ma occorre provare analiticamente la durata del possesso e la specifica destinazione di tali fondi per le spese contestate. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente per abuso del processo.
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