La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12301/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una decisione della Corte d'Appello che aveva già giudicato generico l'atto di gravame. La Corte ha chiarito che, di fronte a una pronuncia di inammissibilità appello per ragioni procedurali, il ricorso successivo deve denunciare un 'error in procedendo' e non un errore di merito. Inoltre, il ricorso deve essere autosufficiente, riportando le parti dell'atto contestato per dimostrarne la specificità. La decisione ha comportato anche una condanna per abuso del processo a carico dei ricorrenti.
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