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Abusiva Reiterazione

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'utilizzo ripetuto e illegittimo di contratti a termine da parte del datore di lavoro per coprire esigenze stabili e durature, in violazione della legge.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Collaboratori ed esperti linguistici: indennizzo sì, ruolo no
Una collaboratrice linguistica ha fatto causa all'Università chiedendo la conversione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato per via dell'illegittima e ripetuta stipulazione di contratti a termine. La Corte d'Appello ha negato la conversione, pur confermando il risarcimento del danno per l'abuso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che per i collaboratori ed esperti linguistici non opera la conversione automatica del contratto a tempo indeterminato. Questo perché le università devono rispettare i vincoli di bilancio e le procedure di selezione pubblica, a tutela del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
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Abusiva reiterazione di contratti a termine: stop ai risarcimenti
Un docente precario ha lavorato per anni con contratti a tempo determinato presso una scuola secondaria. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno condannato l'Amministrazione pubblica al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine e al pagamento delle differenze stipendiali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Amministrazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che, dopo la riforma scolastica del 2015, l'indizione periodica di concorsi triennali esclude l'abuso, a meno che non si dimostri l'inidoneità delle procedure a stabilizzare il personale. Inoltre, per le supplenze su organico di fatto, la semplice reiterazione non basta a configurare un illecito, occorrendo una valutazione concreta delle esigenze temporanee. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Lavori socialmente utili: dipendente di fatto dopo 13 anni
Una lavoratrice ha svolto per oltre tredici anni attività di lavori socialmente utili presso un Comune. Tuttavia, anziché occuparsi del progetto di assistenza scolastica previsto, è stata impiegata stabilmente come centralinista e addetta all'ufficio commercio, sotto le direttive dei dirigenti. La Corte d'Appello ha riqualificato il rapporto come lavoro subordinato di fatto, condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Comune. I giudici hanno stabilito che lo svolgimento di mansioni ordinarie e diverse dal progetto originario dimostra la natura subordinata del rapporto, rendendo nullo il limite temporale dei contratti e facendo scattare il diritto al risarcimento del danno, che si presume in automatico per la precarizzazione subita.
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Abusiva reiterazione dei contratti a termine: risarcimento sì, posto fisso no
Il Lavoratore ha chiesto la conversione a tempo indeterminato dei suoi contratti di lavoro, contestando l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da parte di un istituto pubblico poi assorbito dal Ministero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando la natura pubblica dell'ente. Di conseguenza, per i dipendenti pubblici vige il divieto assoluto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in un impiego a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 36 del d.lgs. 165/2001. Al lavoratore spetta unicamente il risarcimento del danno per l'illegittima successione dei contratti temporanei, calcolato secondo i parametri europei, escludendo qualsiasi diritto alla stabilizzazione automatica del posto di lavoro.
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Risarcimento contratti a termine: no se non si supera il limite
La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento per contratti a termine a una dirigente medico del settore pubblico. La decisione si fonda sulla constatazione che la durata complessiva dei contratti non aveva superato il limite legale di 36 mesi, requisito fondamentale per poter configurare un'abusiva reiterazione e, di conseguenza, il diritto al risarcimento. Il ricorso della lavoratrice, assunta a tempo indeterminato in base a una legge poi dichiarata incostituzionale e successivamente licenziata, è stato respinto anche per vizi procedurali, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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