La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una professionista sanzionata dal Consiglio Notarile per aver aperto un secondo ufficio secondario in un comune aggregato. La Corte ha stabilito che, in assenza di una nomina specifica da parte del Presidente della Corte d'Appello per garantire il servizio pubblico, l'ufficio aperto volontariamente in un comune aggregato conta come l'unico ufficio secondario consentito dalla legge. Di conseguenza, averne già un altro costituisce un illecito disciplinare. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva annullato la sanzione, è stata cassata con rinvio.
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