L'Imputato, condannato per bancarotta fraudolenta, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che il diniego fosse illegittimo poiché i precedenti penali ostativi erano stati revocati per depenalizzazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dagli atti è emerso che, durante l'udienza di secondo grado, il procuratore speciale dell'imputato aveva formalizzato un concordato in appello escludendo espressamente la richiesta di sospensione della pena. Poiché il beneficio non faceva parte dell'accordo finale approvato dal giudice, l'imputato non poteva pretenderne l'applicazione in un secondo momento. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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