La Persona Offesa ha presentato opposizione all'archiviazione per i reati di diffamazione e minaccia. Il Giudice di Pace ha disposto l'archiviazione e il Tribunale ha dichiarato inammissibile il successivo reclamo. La Persona Offesa ha quindi proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'ordinanza del Tribunale emessa in sede di reclamo non è impugnabile per cassazione, salvo il caso eccezionale di abnormità dell'atto, qui non ravvisabile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, mentre è stata rigettata la richiesta dell'Indagata di rimborso delle spese legali, non avendo la sua difesa fornito un contributo decisivo alla risoluzione della controversia.
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