La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per cassazione contro un'ordinanza di archiviazione per diffamazione. La persona offesa aveva lamentato la violazione del contraddittorio, ma la Corte ha ribadito che, in questi casi, l'unico motivo di ricorso ammissibile è l'abnormità dell'atto, non i vizi procedurali generali.
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