La Corte di Cassazione ha stabilito che non costituisce abnormità del provvedimento l'ordine con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) impone al Pubblico Ministero un'imputazione coatta per uno solo dei due reati inizialmente contestati. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione per entrambi, ma il GIP ha ordinato di procedere solo per una delle condotte. Secondo la Corte, tale decisione, pur se parziale, non è né strutturalmente fuori dal sistema né causa una paralisi del processo. Di conseguenza, il ricorso del Pubblico Ministero, che lamentava una presunta abnormità del provvedimento, è stato dichiarato inammissibile. Il processo deve quindi proseguire sulla base dell'unica accusa ordinata dal GIP.
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