L’abnormità del provvedimento: non sempre vale il ricorso immediato
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 28525 del 2024 offre un’importante lezione sulla nozione di abnormità del provvedimento e sui suoi limiti come strumento di impugnazione immediata. Quando un atto del giudice può essere contestato subito e quando, invece, bisogna attendere la fine del processo? La Suprema Corte traccia una linea netta, basata sull’esistenza di rimedi processuali specifici, seppur differiti nel tempo.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un processo penale a carico di tre persone per reati legati a frode in commercio e contraffazione di prodotti alimentari, in particolare prosciutti recanti marchi di origine protetta. Durante il processo, la difesa degli imputati aveva sollevato un’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, ritenendolo eccessivamente generico e vago, tale da ledere il diritto di difesa.
Il Tribunale, pur riconoscendo la fondatezza dei rilievi sulla indeterminatezza delle accuse, ha adottato una soluzione inaspettata. Anziché annullare l’atto, ha invitato il Pubblico Ministero a specificare meglio il capo di imputazione, indicando nel dettaglio i documenti contraffatti e i prodotti specifici coinvolti, per poi rinviare il processo a una nuova udienza.
Contro questa ordinanza, gli imputati hanno proposto ricorso immediato per Cassazione, sostenendo che il provvedimento fosse affetto da ‘abnormità strutturale’. A loro avviso, il giudice si era arrogato un potere non previsto dalla legge (in particolare, applicando strumenti della ‘riforma Cartabia’ a un procedimento non soggetto a tale normativa), pregiudicando così i loro diritti difensivi, come la possibilità di scegliere riti alternativi sulla base di un’accusa chiara e definita.
La decisione della Corte di Cassazione e l’abnormità del provvedimento
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’impugnazione per abnormità del provvedimento è un rimedio eccezionale, non esperibile quando l’ordinamento prevede già un altro strumento per contestare l’atto, anche se tale strumento è ‘differito’.
Nel caso specifico, l’ordinanza del Tribunale, per quanto potenzialmente errata, non poteva essere attaccata immediatamente. Gli imputati avrebbero potuto (e dovuto) far valere le loro ragioni impugnando l’ordinanza unitamente alla sentenza finale di primo grado, come previsto dall’articolo 586 del codice di procedura penale. L’esistenza di questo ‘potere impugnatorio differito’ chiude la porta al ricorso immediato per abnormità.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il concetto di abnormità non può essere invocato per aggirare le regole processuali sull’impugnazione. Secondo i giudici supremi, ‘il riconoscimento da parte dell’ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme’.
Questo orientamento, già espresso in precedenti sentenze (come la n. 27971/2018 e la n. 49291/2023), mira a preservare la progressione ordinata del processo, evitando interruzioni e frammentazioni causate da ricorsi su questioni procedurali che possono essere risolte in un momento successivo. La Corte ha quindi ritenuto superfluo entrare nel merito della presunta anomalia dell’atto del Tribunale, poiché la questione di ammissibilità del ricorso era pregiudiziale e assorbente.
In sostanza, non è sufficiente che un provvedimento sia anomalo o illegittimo per poterlo impugnare immediatamente; è necessario anche che non vi sia alcun altro rimedio previsto dalla legge per contestarlo, neppure in un momento successivo.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione per abnormità è una valvola di sicurezza del sistema, da utilizzare solo in casi estremi e in assenza di alternative. La sua funzione non è quella di correggere ogni errore del giudice in tempo reale, ma di porre rimedio a situazioni di stallo processuale o di grave deviazione dai principi fondamentali del giusto processo che non potrebbero essere sanate altrimenti. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a valutare attentamente i rimedi processuali ordinari prima di avventurarsi nel terreno eccezionale e insidioso dell’abnormità.
Un provvedimento del giudice che si ritiene ‘abnorme’ è sempre immediatamente impugnabile?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un provvedimento, anche se ritenuto abnorme, non è immediatamente impugnabile se l’ordinamento giuridico prevede già un altro strumento per contestarlo, come un’impugnazione differita da presentare insieme a quella contro la sentenza finale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso specifico?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’ordinanza del Tribunale poteva essere impugnata, ai sensi dell’art. 586 del codice di procedura penale, solo unitamente alla sentenza che avrebbe concluso il grado di giudizio. L’esistenza di questo rimedio specifico, sebbene differito, esclude la possibilità di un ricorso immediato per abnormità.
Qual è il principio che esclude l’impugnazione immediata per abnormità se esiste un altro rimedio?
Il principio stabilisce che ‘il riconoscimento da parte dell’ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme’. In altre parole, il rimedio specifico prevale su quello generale ed eccezionale dell’abnormità.