Una donna, inizialmente assolta dal Tribunale per il reato di **trasferimento fraudolento di valori**, è stata poi condannata in appello. Il reato consisteva nell'aver fittiziamente attribuito quote e amministrazione di una società a un prestanome per eludere misure di prevenzione patrimoniale, in concorso con il marito. Dopo un annullamento con rinvio della Cassazione per rinnovare l'istruttoria, la Corte d'Appello ha nuovamente condannato l'imputata a una pena più severa. La Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando la condanna e chiarendo che il divieto di *reformatio in peius* (aumento della pena) non si applica quando l'annullamento precedente è avvenuto per un vizio procedurale che ha impedito la cristallizzazione della decisione.
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