Un Ispettore della Guardia di Finanza è stato indagato per corruzione e frode doganale, avendo agevolato il contrabbando di alcolici per evadere le accise. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di denaro presente sui suoi conti correnti per un valore pari al profitto del reato. La difesa ha contestato il provvedimento, sostenendo che le somme sequestrate fossero di origine lecita, derivando esclusivamente da stipendi e pensioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il denaro è un bene fungibile. Pertanto, quando il reato genera un profitto monetario, il sequestro può colpire qualsiasi somma liquida nel patrimonio dell'indagato, indipendentemente dalla sua specifica provenienza, configurandosi come confisca diretta e non per equivalente.
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