TOSAP Viadotti Autostradali: La Cassazione chiarisce chi deve pagare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza per i Comuni e le società concessionarie: il pagamento della TOSAP viadotti autostradali. La questione centrale è se le società che gestiscono le autostrade siano tenute a versare questo tributo per l’occupazione dello spazio aereo sovrastante le strade comunali. La Corte ha fornito una risposta chiara, ribaltando le decisioni dei giudici di merito e stabilendo principi importanti sull’individuazione del soggetto passivo del tributo.
Il caso: La disputa sulla TOSAP per i viadotti
Una società incaricata della riscossione per conto di un Comune del Molise aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una nota società concessionaria autostradale. L’oggetto del contendere era il mancato pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per gli anni dal 2014 al 2016.
La pretesa tributaria si fondava sull’occupazione del soprassuolo di strade comunali da parte di un cavalcavia dell’autostrada. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione alla società concessionaria, annullando gli accertamenti. La loro tesi si basava su un presupposto fondamentale: il vero occupante dello spazio non era la società privata, ma lo Stato Italiano, in quanto proprietario dell’infrastruttura e concedente del servizio. Poiché lo Stato è esente dal pagamento della TOSAP (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 507/1993), tale esenzione, secondo i giudici di merito, doveva estendersi anche al suo concessionario.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Gli Ermellini hanno completamente smontato la tesi dei giudici di merito, affermando un principio opposto: la società concessionaria è il soggetto passivo della TOSAP e, pertanto, è tenuta al pagamento.
Le motivazioni della Corte sulla TOSAP viadotti autostradali
Il ragionamento della Suprema Corte si basa su una solida interpretazione della normativa e su una consolidata giurisprudenza. Ecco i punti chiave:
1. L’identificazione del soggetto passivo
La normativa sulla TOSAP (artt. 38 e 39, D.Lgs. 507/1993) stabilisce che il tributo è dovuto per qualsiasi occupazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni, anche se effettuata sine titulo, ovvero senza un’autorizzazione formale. Il soggetto obbligato al pagamento è il titolare dell’atto di concessione o, in sua assenza, l’occupante di fatto.
Nel caso dei TOSAP viadotti autostradali, la Corte chiarisce che l’occupante di fatto è la società concessionaria. È quest’ultima, infatti, che utilizza l’infrastruttura per svolgere la propria attività d’impresa, gestendo la rete e traendo profitto dalla riscossione dei pedaggi. L’occupazione, pur essendo strumentale a un servizio pubblico, è posta in essere dalla società nell’ambito della sua autonomia imprenditoriale.
2. L’inapplicabilità dell’esenzione statale
La Corte ha ribadito che l’esenzione prevista per lo Stato è di natura soggettiva e non si estende automaticamente ai soggetti privati che operano in regime di concessione. La società concessionaria, pur gestendo un’opera di proprietà statale, è un’impresa commerciale che agisce a scopo di lucro e si assume il rischio operativo. La sua natura giuridica è quella di un soggetto privato, distinto dallo Stato. Di conseguenza, non può beneficiare di un’esenzione fiscale personale riservata all’ente pubblico.
3. La distinzione tra concessione statale e occupazione locale
Un punto cruciale della motivazione riguarda la distinzione tra i diversi livelli di autorizzazione. La concessione rilasciata dallo Stato alla società riguarda la progettazione, costruzione e gestione della rete autostradale. Questa concessione, tuttavia, non equivale a un’autorizzazione da parte del Comune per l’occupazione del suo suolo o soprassuolo. Rispetto all’ente locale, l’occupazione avviene sine titulo, ma ciò non la rende meno rilevante ai fini fiscali. Anzi, la legge prevede espressamente la tassabilità anche delle occupazioni di fatto.
Conclusioni: Implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza della Corte di Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza per le finanze degli enti locali. Le conclusioni che possiamo trarre sono le seguenti:
- Certezza del Soggetto Passivo: Viene stabilito con chiarezza che le società concessionarie di autostrade sono i soggetti passivi della TOSAP per l’occupazione di spazi pubblici comunali, come nel caso dei viadotti.
- Autonomia Impositiva Comunale: La sentenza riafferma il potere impositivo dei Comuni sul proprio territorio, anche quando l’occupazione deriva da opere di interesse nazionale gestite da privati.
- Nessuna Evasione Fiscale per Estensione: L’esenzione fiscale dello Stato non può essere invocata come uno scudo da parte dei concessionari privati per sottrarsi agli obblighi tributari locali. La natura imprenditoriale e lo scopo di lucro dell’attività di gestione prevalgono sulla natura pubblica del bene gestito.
Chi deve pagare la TOSAP per un viadotto autostradale che sovrasta una strada comunale?
Secondo la Corte di Cassazione, la TOSAP deve essere pagata dalla società concessionaria che gestisce l’autostrada, in quanto è il soggetto che occupa di fatto lo spazio pubblico per la propria attività d’impresa.
L’esenzione dal pagamento della TOSAP prevista per lo Stato si applica anche alla società concessionaria che gestisce un’autostrada di proprietà statale?
No. La sentenza chiarisce che l’esenzione è di natura soggettiva e spetta solo allo Stato e agli altri enti pubblici indicati dalla legge. Non si estende a una società privata che opera come concessionaria di un servizio pubblico, poiché essa agisce come un’impresa commerciale a scopo di lucro.
L’assenza di una concessione da parte del Comune per l’occupazione del soprassuolo impedisce di richiedere il pagamento della TOSAP?
No, non lo impedisce. La Corte afferma che la TOSAP è dovuta per qualsiasi tipo di occupazione, inclusa quella di fatto e ‘sine titulo’ (senza titolo concessorio comunale), poiché il presupposto del tributo è l’utilizzo materiale dello spazio pubblico, a prescindere dall’esistenza di un’autorizzazione formale.