Stock lending e fisco: perché le commissioni non sono deducibili
L’operazione di stock lending rappresenta uno strumento finanziario complesso che spesso finisce sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha analizzato la legittimità della deduzione dei costi legati a questi contratti, fornendo chiarimenti essenziali per le imprese che operano con titoli esteri.
Il caso dello stock lending estero
La vicenda trae origine da una verifica fiscale su una società che aveva stipulato un contratto di prestito titoli con un partner residente nella Repubblica Ceca. L’accordo prevedeva il trasferimento di un pacchetto azionario di una società con sede in una zona a fiscalità agevolata. La società italiana, in qualità di mutuataria, incassava i dividendi ma corrispondeva al prestatore una commissione (fee) di importo molto elevato, quasi pari agli utili stessi.
In sede di dichiarazione dei redditi, l’impresa aveva applicato l’esclusione del 95% sui dividendi percepiti, portando contemporaneamente in deduzione l’intero costo della commissione pagata. L’Ufficio finanziario ha disconosciuto tale costo, ritenendo l’operazione fittizia e priva di logica economica, se non quella di creare costi artificiali per abbattere l’imponibile IRES.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso della società, confermando l’indeducibilità dei costi. La Corte ha operato una riqualificazione giuridica dell’operazione ai fini tributari, superando la questione della fittizietà per concentrarsi sulla natura intrinseca del contratto. Secondo l’orientamento consolidato, lo stock lending che attribuisce al mutuatario il diritto all’incasso dei dividendi realizza lo stesso fenomeno economico dell’usufrutto di azioni.
Questa equiparazione è fondamentale perché attiva i limiti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Non rileva che il diritto derivi da un contratto di credito o da un diritto reale: ciò che conta è la finalità dell’operazione e il trattamento fiscale dei proventi derivanti dai titoli.
Simmetria fiscale e divieto di doppia agevolazione
Il cuore della controversia risiede nel principio di simmetria. Se un provento (il dividendo) è escluso dalla formazione del reddito imponibile, i costi sostenuti per la sua produzione non possono essere dedotti. Consentire la deduzione della commissione a fronte di un ricavo esente significherebbe concedere un indebito vantaggio fiscale, violando la ratio dell’Art. 109 del TUIR.
Le motivazioni
La Corte chiarisce che l’Art. 109, comma 8, del TUIR stabilisce espressamente l’indeducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o di “altro diritto analogo” relativo a partecipazioni da cui derivino utili esenti. Lo stock lending rientra pienamente in questa categoria di “diritti analoghi”. La commissione pagata rappresenta il corrispettivo per l’acquisto temporaneo del diritto a percepire i dividendi. Pertanto, essendovi un parallelismo tra l’indeducibilità del costo e l’imponibilità dei dividendi, la pretesa del contribuente di dedurre la fee è stata ritenuta infondata. La motivazione della sentenza di merito è stata quindi corretta nel senso che non serve dimostrare l’elusività o la fittizietà dell’atto, essendo sufficiente l’applicazione della norma specifica sull’indeducibilità dei costi.
Le conclusioni
Le imprese devono prestare massima attenzione alla strutturazione di operazioni di prestito titoli, specialmente se coinvolgono soggetti esteri e dividendi esenti. La qualificazione dello stock lending come operazione analoga all’usufrutto comporta l’automatica indeducibilità delle commissioni versate. Questa sentenza ribadisce che il diritto tributario guarda alla sostanza economica e alla coerenza del sistema, impedendo manovre che mirano a generare costi deducibili a fronte di ricavi non tassati. La corretta pianificazione fiscale non può prescindere da una valutazione rigorosa della simmetria tra costi e ricavi, evitando schemi che la giurisprudenza ormai considera sistematicamente non agevolabili.
Cos’è lo stock lending ai fini fiscali?
È un’operazione equiparata all’usufrutto di azioni, dove il costo sostenuto per ottenere il diritto ai dividendi segue regole specifiche di deducibilità.
Perché le commissioni pagate non sono deducibili?
Se i dividendi percepiti sono esenti da tassazione, la legge vieta di dedurre i costi sostenuti per acquistarne il diritto, evitando un doppio vantaggio fiscale.
Qual è il rischio di queste operazioni?
Il rischio principale è la riqualificazione dell’operazione da parte del fisco, con conseguente recupero delle imposte e irrogazione di sanzioni per costi indebitamente dedotti.