Esenzione IMU università: quando si applica anche in caso di uso indiretto?
L’esenzione IMU università per gli immobili destinati ad attività didattiche e di ricerca è un principio consolidato, ma la sua applicazione può diventare complessa in situazioni particolari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico, chiarendo i confini dell’esenzione quando un immobile di proprietà di un ateneo viene utilizzato da un’altra istituzione universitaria. La decisione offre spunti fondamentali sul concetto di “uso indiretto” e sul rapporto di strumentalità tra enti.
Il Contesto: Una Complessa Vicenda Fiscale tra Comune e Ateneo
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento con cui un Comune richiedeva a una prestigiosa Università il pagamento dell’IMU per l’annualità 2015, relativamente a numerose unità immobiliari. L’ateneo si opponeva, rivendicando il proprio diritto all’esenzione in quanto ente non commerciale che utilizzava detti immobili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ovvero didattica e ricerca, con modalità non commerciali.
La questione più spinosa riguardava un gruppo di immobili che, sebbene di proprietà dell’Università accertata, erano stati concessi in godimento gratuito a una seconda Università. Questa situazione era il risultato di una specifica normativa che aveva istituito il secondo ateneo attraverso uno “scorporo” dal primo, prevedendo un uso congiunto e funzionale delle strutture preesistenti.
La Controversia sull’Esenzione IMU dell’Università
Il Comune sosteneva che l’Università proprietaria, non utilizzando direttamente gli immobili, avesse perso il diritto all’esenzione. Secondo l’ente impositore, il soggetto passivo d’imposta doveva essere identificato nel proprietario, il quale non poteva beneficiare dell’agevolazione se il bene era utilizzato da un soggetto terzo, seppur per finalità meritevoli.
L’ateneo, al contrario, difendeva la propria posizione asserendo che l’uso da parte della seconda Università non era una mera concessione a terzi, ma l’attuazione di un obbligo di legge. L’integrazione tra i due atenei era talmente stretta e funzionale da configurare un’unica “architettura strutturale”, rendendo l’uso indiretto pienamente compatibile con il beneficio fiscale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Uso Indiretto
La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la questione, ha accolto la tesi dell’Università. I giudici hanno stabilito che l’esenzione IMU università può essere riconosciuta anche in caso di utilizzo indiretto del bene, a patto che sussistano determinate e specifiche condizioni. Il caso in esame non rappresentava un semplice comodato, ma una situazione imposta ex lege, dove l’uso condiviso era essenziale per la costituzione e il funzionamento del nuovo ateneo.
Le Motivazioni della Corte
Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su principi consolidati, ma applicati a una fattispecie peculiare. I giudici hanno chiarito che l’esenzione spetta non solo quando l’immobile è utilizzato direttamente dall’ente proprietario, ma anche quando è concesso a un altro ente non commerciale che lo impiega per attività meritevoli, a condizione che quest’ultimo sia “strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente”.
Nel caso specifico, la normativa che ha istituito la seconda Università imponeva una “reciproca integrazione di attività” e un subentro nei rapporti giuridici. Questa integrazione, definita dalla Corte come “imposta” a livello normativo, crea un rapporto di stretta strumentalità, una sorta di “compenetrazione” tra i due enti. Di conseguenza, l’uso da parte del secondo ateneo è da considerarsi un’estensione delle finalità istituzionali del primo, legittimando così l’esenzione.
Per quanto riguarda altri immobili oggetto di contestazione, la Corte ha:
- Annullato con rinvio la decisione di secondo grado su alcuni cespiti per totale assenza di motivazione, violando l’obbligo del giudice di esporre le ragioni della propria decisione.
- Confermato l’imponibilità per le cabine elettriche, specificando che il soggetto passivo IMU è il proprietario dell’immobile, e non il titolare di un semplice diritto di servitù (come la società elettrica).
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un’interpretazione funzionale e non meramente formale del requisito per l’esenzione IMU università. La decisione sottolinea che il criterio dirimente non è la coincidenza tra proprietario e utilizzatore, ma la destinazione effettiva dell’immobile allo svolgimento di attività istituzionali non commerciali. Quando l’uso indiretto è frutto di un obbligo di legge e risponde a una logica di stretta strumentalità e integrazione tra enti, il beneficio fiscale viene preservato. Si tratta di un principio di fondamentale importanza per tutti gli enti non commerciali che operano in contesti strutturati e interconnessi, dove la collaborazione è essenziale per il perseguimento delle finalità statutarie.
Un’università deve pagare l’IMU per un immobile di sua proprietà concesso in uso a un’altra università per attività didattica?
No, secondo la Corte l’IMU non è dovuta in questo specifico scenario. L’esenzione spetta anche in caso di uso indiretto se l’utilizzo è funzionale ai compiti istituzionali dell’ente proprietario e vi è uno stretto rapporto di strumentalità tra i due enti, come nel caso di una scissione universitaria imposta per legge che prevede un uso congiunto delle strutture.
L’esenzione IMU spetta anche per gli uffici amministrativi di un ateneo?
La questione è complessa e dipende dalla prova fornita. La decisione specifica che il diritto all’esenzione sussiste quando gli uffici amministrativi e tecnici sono destinati integralmente ed esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali non commerciali, come didattica e ricerca. Se l’attività è solo indirettamente riconducibile a tali scopi, l’imposta potrebbe essere dovuta.
Chi è il soggetto passivo IMU per un immobile gravato da un diritto di servitù, come una cabina elettrica?
Il soggetto passivo dell’IMU rimane il proprietario dell’immobile. La Corte ha chiarito che la titolarità di un diritto di servitù da parte di un terzo (come una società elettrica) non trasferisce la soggettività passiva del tributo, che continua a gravare sul titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali maggiori (usufrutto, uso, abitazione).