Esenzione IMU università: la Cassazione fissa i paletti per l’uso indiretto
L’esenzione IMU università per gli immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali è un tema di costante dibattito. Con la recente Ordinanza n. 32036/2024, la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire le condizioni di applicabilità dell’agevolazione, in particolare quando l’immobile di proprietà di un ateneo viene utilizzato da un altro ente. La pronuncia offre importanti spunti di riflessione sui concetti di ‘uso indiretto’ e ‘stretta strumentalità’ tra enti non commerciali.
I fatti del caso
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un Comune richiedeva a un importante Ateneo il pagamento dell’IMU per l’anno 2014, relativa a numerose unità immobiliari. L’Università si opponeva, sostenendo che tali immobili, sebbene di sua proprietà, fossero utilizzati per finalità istituzionali e didattiche con modalità non commerciali, e quindi esenti.
La situazione era complessa: alcuni immobili erano stati concessi in uso gratuito a un’altra Università pubblica (nata da una precedente scissione del primo Ateneo), altri a un’Azienda Ospedaliera Universitaria, altri ancora risultavano locati a terzi o destinati a servizi per studenti. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all’Ateneo, riconoscendo l’esenzione sulla base del principio dell’uso indiretto per finalità istituzionali. Il Comune, insoddisfatto, ha proposto ricorso in Cassazione.
L’analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i diversi motivi di ricorso, fornendo una disamina dettagliata dei requisiti per l’esenzione IMU in caso di utilizzo da parte di terzi.
Esenzione IMU università e il principio di ‘compenetrazione’
Il punto centrale della decisione riguarda gli immobili di proprietà del primo Ateneo ma in uso al secondo. La Corte ha respinto il ricorso del Comune, confermando l’esenzione. La motivazione non si basa su un semplice comodato, ma sulla specifica normativa che ha istituito la seconda Università scorporandola dalla prima. Questa legge, secondo i giudici, impone una ‘reciproca integrazione’ e una ‘compenetrazione’ funzionale tra i due enti.
In pratica, l’uso degli immobili da parte del secondo Ateneo non è visto come quello di un terzo qualunque, ma come l’attuazione di un disegno normativo che prevede un utilizzo congiunto delle strutture per assicurare la medesima funzione istituzionale (didattica e formativa). Si configura un rapporto di stretta strumentalità tale per cui l’attività svolta dall’utilizzatore realizza, di fatto, anche le finalità istituzionali del proprietario. In questo specifico contesto, l’uso indiretto non fa venir meno il diritto all’esenzione.
L’interruzione del nesso funzionale: il caso della locazione commerciale
Di diverso avviso è stata la Corte riguardo agli immobili concessi a un’Azienda Ospedaliera che, a sua volta, li aveva locati a un istituto di credito. In questo scenario, il quarto motivo di ricorso del Comune è stato accolto. I giudici hanno chiarito che, sebbene la concessione iniziale fosse avvenuta tra due enti non commerciali, la successiva locazione a un soggetto che svolge attività puramente commerciale interrompe il nesso funzionale con l’attività istituzionale. Lo sfruttamento commerciale dell’immobile, anche se operato dal comodatario, fa venir meno i requisiti per l’esenzione, rendendo l’imposta dovuta.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su un’interpretazione rigorosa dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992. La ratio decidendi risiede nella necessità di verificare non solo la natura dei soggetti coinvolti (proprietario e utilizzatore), ma soprattutto la destinazione effettiva dell’immobile. L’esenzione è legata indissolubilmente allo svolgimento di attività non commerciali connesse a finalità istituzionali. Laddove questo legame si spezza, come nel caso di una locazione a una banca, l’agevolazione non può essere concessa.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio fondamentale in materia tributaria: l’onere della prova. Spetta al contribuente che richiede l’esenzione dimostrare, con documentazione adeguata, che l’immobile è effettivamente utilizzato per le attività agevolate. Una mera dichiarazione unilaterale non è sufficiente a superare le contestazioni dell’ente impositore. Per questo motivo, il ricorso del Comune è stato accolto anche per altri immobili per i quali l’Ateneo non aveva fornito prove sufficienti della loro destinazione non commerciale.
Le conclusioni
L’ordinanza della Cassazione delinea con precisione i confini dell’esenzione IMU università in caso di uso indiretto. L’agevolazione è possibile, ma solo a condizioni molto stringenti. È necessario che tra l’ente proprietario e l’ente utilizzatore sussista un rapporto di ‘compenetrazione’ funzionale e strumentalità, spesso sancito da una normativa specifica, che garantisca il perseguimento delle finalità istituzionali del proprietario attraverso l’attività dell’utilizzatore. Qualsiasi forma di sfruttamento commerciale dell’immobile, anche se posta in essere dall’ente utilizzatore, è sufficiente a escludere il beneficio fiscale. La sentenza ribadisce, infine, la centralità dell’onere della prova a carico del contribuente.
Un’università proprietaria di un immobile ha diritto all’esenzione IMU se questo è utilizzato da un’altra università per scopi istituzionali?
Sì, secondo la Corte l’esenzione è applicabile se tra i due atenei esiste un rapporto di stretta strumentalità e ‘compenetrazione’ funzionale, imposto dalla legge (come nel caso di un’università nata per scissione da un’altra), tale per cui l’attività svolta dall’ente utilizzatore realizza anche le finalità istituzionali dell’ente proprietario.
L’esenzione IMU vale se un ente non commerciale concede un immobile in comodato a un altro ente non commerciale, che a sua volta lo loca a un’impresa?
No. La Corte ha stabilito che la successiva locazione dell’immobile per un’attività commerciale (nella specie, a un istituto di credito) interrompe il nesso con la finalità istituzionale. Lo sfruttamento commerciale fa venir meno il diritto all’esenzione, anche se il proprietario e il primo concessionario sono enti non commerciali.
Chi ha l’onere di provare che un immobile è utilizzato per attività non commerciali al fine di ottenere l’esenzione IMU?
L’onere della prova grava interamente sul contribuente che richiede l’esenzione. La Corte ha specificato che una semplice dichiarazione unilaterale non è sufficiente; è necessario fornire prove concrete e documentate che attestino l’effettiva destinazione dell’immobile ad attività istituzionali non commerciali.