La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3727/2025, ha stabilito un principio cruciale in materia di riscossione tributaria. Se una cartella di pagamento, emessa dopo la dichiarazione di fallimento, viene notificata solo al curatore fallimentare e non personalmente al contribuente, essa non è opponibile a quest'ultimo. Di conseguenza, l'eventuale successiva intimazione di pagamento basata su tale cartella è nulla. La mancata notifica al contribuente fallito costituisce un vizio procedurale che invalida gli atti successivi, garantendo il diritto di difesa del soggetto.
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