Un contribuente, avente diritto al rimborso integrale delle imposte versate a seguito di un sisma, si è visto corrispondere solo il 50% della somma dall'amministrazione finanziaria a causa di una presunta insufficienza di fondi certificata. La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto la sua richiesta di ottemperanza. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito che la carenza di fondi non può giustificare una riduzione del credito del contribuente. Il diritto al rimborso sisma è pieno e deve essere soddisfatto integralmente, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta che attivi le procedure contabili necessarie, come l'emissione di un ordine di pagamento in conto sospeso.
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