Una società olandese ha richiesto il rimborso di una parte delle ritenute fiscali pagate in Italia su degli interessi, invocando la Convenzione contro le doppie imposizioni. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, dubitando che la società fosse il 'beneficiario effettivo' di tali interessi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che la prova della qualità di beneficiario effettivo può essere fornita con documentazione sostanziale (atto costitutivo, bilanci, accordi infragruppo) e che un certificato di residenza fiscale è sufficiente a dimostrare la soggezione a imposta nel paese di residenza, senza la necessità di provare un esborso fiscale effettivo.
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