Una società di gestione della rete idrica ha contestato la decisione dell'Agenzia delle Entrate di modificare la classificazione catastale di un impianto di distribuzione idrica da E/9 (uso pubblico speciale) a D/1 (industriale). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la classificazione D/1. I giudici hanno motivato che, sebbene parte di un servizio pubblico, il sistema idrico integrato è gestito come un'attività economica. Di conseguenza, le sue strutture funzionalmente e redditualmente autonome, come l'impianto in questione, devono essere classificate come beni industriali (D/1) e non come edifici pubblici non produttivi di reddito (E/9). Il fattore determinante è il ruolo dell'impianto in un processo produttivo gestito economicamente.
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