Ricorso per cassazione contro il sequestro: i motivi di inammissibilità
Presentare un ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, come il sequestro preventivo, richiede una profonda comprensione dei limiti imposti dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile contestare il merito della valutazione del giudice, ma solo la violazione di legge. Analizziamo questo caso per capire meglio la differenza e le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso del legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica avverso un’ordinanza del Tribunale del riesame. Quest’ultimo aveva confermato un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) su un bene demaniale. Il reato ipotizzato era quello previsto dall’articolo 1161 del codice della navigazione, relativo all’abusiva occupazione di spazio demaniale.
La difesa sosteneva che il provvedimento del GIP mancasse di un’autonoma motivazione, limitandosi a richiamare gli atti della polizia giudiziaria. Inoltre, lamentava un’erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale del riesame e una valutazione inadeguata sia del fumus commissi delicti (la sussistenza di indizi di reato) sia del periculum in mora (il pericolo nel ritardo).
L’Analisi della Corte: Limiti del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sui motivi che possono essere fatti valere in questa sede. L’articolo 325 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge.
La Corte ha precisato che in questa categoria rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente. Non vi rientrano, invece, le censure relative all’illogicità manifesta o alla contraddittorietà della motivazione, che sono vizi che possono essere denunciati solo in altri tipi di ricorso.
Nel caso specifico, secondo i giudici, la difesa non stava denunciando una vera e propria violazione di legge, ma stava piuttosto avanzando una critica alla sufficienza e alla logica delle argomentazioni del Tribunale del riesame, lamentando una motivazione “sgradita”. Questo tipo di doglianza, tuttavia, esula dai poteri di controllo della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali.
La questione della motivazione apparente
Il ricorrente lamentava una carenza di autonoma valutazione da parte del GIP. La Cassazione ha ricordato che, per sostenere validamente una tale censura, il ricorrente ha l’onere di allegare al proprio ricorso non solo il provvedimento impugnato, ma anche l’atto genetico (il decreto del GIP) e la richiesta del Pubblico Ministero. In assenza di tale documentazione, la Corte non può effettuare la necessaria verifica.
Indipendentemente da ciò, la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame non fosse né mancante né apparente. I giudici del riesame avevano infatti confermato la valutazione del GIP basandosi su elementi oggettivi, come l’accertamento sulla dimensione delle strutture e la trasgressione dei limiti quantitativi della concessione demaniale, oltre a sottolineare il lungo lasso temporale (tre anni) tra l’inizio dell’abuso e la sua denuncia.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che la semplice lettura delle censure difensive rivelava una mera “critica” alle argomentazioni del Tribunale agrigentino, che aveva invece correttamente motivato. La motivazione del riesame, oltre a non essere “apparente”, soddisfaceva i requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza in tema di gravità indiziaria. Il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti per un sequestro, non deve limitarsi a una verifica astratta, ma deve accertare l’esistenza di elementi concreti e persuasivi che indichino la riconducibilità del fatto all’indagato.
Anche le altre doglianze, relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del periculum, sono state ritenute inammissibili perché di natura meramente “contestativa”. Il ricorrente si limitava a non condividere le conclusioni del giudice, senza però evidenziare una specifica violazione di legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa sentenza offre un importante monito: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. In materia di misure cautelari reali, il suo perimetro è strettamente confinato alla verifica della legalità del provvedimento. Le critiche sulla logicità, coerenza o completezza della motivazione, se non sfociano in una sua totale assenza o apparenza, non possono trovare accoglimento. È quindi fondamentale, per la difesa, strutturare il ricorso evidenziando precise violazioni normative, supportate, ove necessario, dalla produzione di tutti gli atti indispensabili alla valutazione della Corte.
Quando un ricorso per cassazione contro un sequestro preventivo è considerato inammissibile?
Quando, pur lamentando formalmente una violazione di legge, in sostanza critica la sufficienza, la logicità o la non condivisibilità della motivazione del giudice del riesame. È ammesso solo per violazione di legge, intesa come mancanza assoluta o motivazione meramente apparente.
Cosa si intende per “motivazione apparente” che giustifica un ricorso?
Si tratta di una motivazione che esiste solo formalmente ma che, nei fatti, è talmente generica, contraddittoria o slegata dal caso concreto da equivalere a una sua assenza. Non coincide con una motivazione che si ritiene semplicemente illogica o “sgradita”.
Quali oneri ha il ricorrente quando denuncia un difetto di “autonoma valutazione” da parte del GIP?
Il ricorrente ha l’onere di allegare al ricorso per cassazione non solo il provvedimento che impugna, ma anche il provvedimento genetico (il decreto di sequestro del GIP) e la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro versione integrale, per permettere alla Corte di Cassazione di effettuare il necessario vaglio.