Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: non tutte le decisioni dei giudici di merito sono appellabili. Nel caso specifico, è stato dichiarato un ricorso inammissibile poiché verteva su una condanna al pagamento di una provvisionale. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche, offrendo un quadro chiaro su quando e perché un’impugnazione può essere bloccata sul nascere.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. La Corte territoriale, nel decidere il caso, aveva condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, rappresentate da due persone fisiche e una società di costruzioni. L’imputato, ritenendo ingiusta tale statuizione, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
I giudici della Settima Sezione Penale della Cassazione, esaminato il ricorso, non sono entrati nel merito della questione. Hanno invece emesso un’ordinanza che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato a sostenere diverse spese:
- Il pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
- Il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
- La rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 2.547,00, oltre agli accessori di legge.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nella natura giuridica della “provvisionale”. La Corte ha chiarito che la condanna al pagamento di una provvisionale costituisce una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata in modo approfondito.
La sua funzione è quella di fornire un anticipo sul risarcimento del danno alla parte lesa, senza però definire in modo definitivo e vincolante l’ammontare del risarcimento. Per sua natura, questo tipo di condanna è insuscettibile di passare in giudicato, ovvero di diventare definitiva e immutabile. È, infatti, una misura temporanea destinata a essere superata e assorbita dalla liquidazione effettiva e integrale del risarcimento, che avverrà in un separato giudizio civile.
Sulla base di questo principio consolidato, richiamando anche un precedente giurisprudenziale (Rv. 277773 – 02), la Corte ha concluso che un ricorso avente ad oggetto unicamente la statuizione sulla provvisionale è, per definizione, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale stabile e offre importanti indicazioni pratiche. Chi intende contestare una condanna al pagamento di una provvisionale deve essere consapevole che la sede idonea non è il ricorso per cassazione avverso la sentenza penale, ma il successivo giudizio civile in cui verrà determinato l’esatto ammontare del danno. Tentare di impugnare la provvisionale in Cassazione si traduce non solo in un ricorso inammissibile, ma anche in un’ulteriore condanna a significative spese legali e sanzioni pecuniarie. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sulla contestazione del risarcimento complessivo nella sede civile competente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché aveva ad oggetto la condanna al pagamento di una provvisionale. Secondo la Corte, tale provvedimento ha natura discrezionale e provvisoria, non è definitivo e quindi non può essere impugnato autonomamente in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese legali delle parti civili per un importo di 2.547,00 euro, oltre accessori di legge.
Cosa significa che la provvisionale è una decisione ‘destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione’?
Significa che la somma stabilita come provvisionale è solo un anticipo e non è definitiva. Verrà sostituita e assorbita dalla quantificazione finale e completa del risarcimento del danno, che sarà determinata in un successivo e separato giudizio civile.