Pene Sostitutive e Riforma Cartabia: la Cassazione fa Chiarezza sulla Procedura
Con la recente sentenza n. 45893/2023, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione cruciale sulla corretta procedura per richiedere l’applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). La pronuncia chiarisce che il ricorso per cassazione non è la sede adatta per tale richiesta, delineando un percorso procedurale specifico che deve essere seguito dal condannato.
I fatti del processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 385 del codice penale, confermata in appello con una pena di otto mesi di reclusione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione invocando l’applicazione dello ius superveniens, ovvero le nuove e più favorevoli disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte dalla Riforma Cartabia.
La questione giuridica sulle pene sostitutive
Il fulcro della questione riguardava l’interpretazione della norma transitoria (art. 95, d.lgs. 150/2022). Tale norma stabilisce che, per i procedimenti pendenti in Cassazione al momento dell’entrata in vigore della riforma, il condannato a una pena non superiore a quattro anni può presentare istanza per l’applicazione delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
La difesa sosteneva che tale norma dovesse applicarsi solo ai ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore della riforma, lasciando intendere che per quelli successivi la valutazione dovesse essere fatta direttamente dalla Corte di Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno chiarito che la norma transitoria ha uno scopo preciso: assicurare una sede di merito, quella del giudice dell’esecuzione, per una valutazione che è intrinsecamente legata all’analisi delle circostanze personali del condannato, incompatibile con la natura del giudizio di legittimità della Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la fase per la richiesta delle pene sostitutive si apre dopo la definizione del giudizio di merito, indipendentemente dal momento in cui il ricorso viene presentato. Interpretare diversamente la norma creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, ad esempio in processi con più imputati dove solo alcuni hanno già presentato ricorso.
La natura della valutazione richiesta, che inerisce al merito e postula una sede appropriata, impone che sia il giudice dell’esecuzione a decidere, ai sensi dell’art. 666 c.p.p. La Cassazione ha rafforzato il proprio ragionamento richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 15933/2011), che aveva affrontato un tema analogo in materia di prescrizione, stabilendo che la pendenza del giudizio di appello si determina con la pronuncia della sentenza di primo grado. Allo stesso modo, la pendenza in Cassazione avvia la fase in cui, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, si può adire il giudice dell’esecuzione.
Le conclusioni
La sentenza stabilisce un principio procedurale chiaro: l’istanza per l’applicazione delle nuove pene sostitutive non può essere oggetto di un motivo di ricorso in Cassazione. Il condannato deve attendere che la sentenza di condanna diventi definitiva e, solo a quel punto, presentare un’apposita istanza al giudice dell’esecuzione entro il termine perentorio di trenta giorni. Qualsiasi ricorso presentato in Cassazione con tale motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Come si richiedono le pene sostitutive se il processo è pendente in Cassazione?
La richiesta non va fatta alla Corte di Cassazione. Il condannato deve attendere che la sentenza diventi definitiva e poi presentare, entro 30 giorni, un’istanza al giudice dell’esecuzione.
Il ricorso in Cassazione è lo strumento corretto per chiedere le nuove pene sostitutive?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso basato su tale motivo è inammissibile. La valutazione sulla concessione di queste pene è una questione di merito che spetta al giudice dell’esecuzione.
Cambia qualcosa se il ricorso è stato presentato dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia?
No, non fa alcuna differenza. La procedura da seguire è la stessa: la competenza a decidere sull’applicazione delle pene sostitutive rimane del giudice dell’esecuzione, da adire dopo l’irrevocabilità della sentenza.