Pene Sostitutive in Appello: La Cassazione Ribadisce la Necessità di una Richiesta Esplicita
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 6256 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sull’applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) nei processi d’appello. La Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, stabilendo un principio procedurale cruciale: senza una richiesta specifica da parte dell’imputato, il giudice d’appello non è tenuto a valutare la sostituibilità della pena detentiva.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 337 del codice penale, confermata dalla Corte di appello di Bologna. L’imputato, ritenendo leso un suo diritto, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, basando le proprie argomentazioni su un’asserita violazione di legge processuale da parte del giudice di secondo grado.
Il Ricorso in Cassazione e le Pene Sostitutive
Il fulcro del ricorso verteva sulla mancata applicazione dell’articolo 95 del D.Lgs. 150 del 2022. Questa norma, parte della cosiddetta Riforma Cartabia, prevede l’applicabilità delle nuove e più favorevoli disposizioni in materia di pene sostitutive anche ai processi già pendenti, sia in primo grado che in appello. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto, d’ufficio o su sollecitazione, valutare se la pena detentiva inflitta, astrattamente idonea, potesse essere sostituita con una delle nuove sanzioni previste dalla riforma.
L’Onere della Richiesta e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte, pur riconoscendo la vigenza e l’applicabilità del principio sancito dall’art. 95, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l’applicazione delle pene sostitutive in appello non è un automatismo. Al contrario, essa è subordinata a un’esplicita richiesta proveniente dall’imputato. Tale richiesta deve essere formalizzata o nell’atto di impugnazione o attraverso la presentazione di ‘motivi nuovi’, ma in ogni caso deve essere presentata nel corso dell’udienza di discussione. L’assenza di tale iniziativa da parte della difesa preclude al giudice di appello la possibilità di deliberare sul punto e, di conseguenza, rende infondata qualsiasi successiva doglianza in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e si fondano su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Sebbene l’articolo 95 del D.Lgs. 150/2022 preveda l’applicazione delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive anche ai processi in corso, tale applicazione non è automatica in grado di appello. La giurisprudenza citata (sentenze n. 46782/2023 e n. 33027/2023) ha stabilito che, affinché il giudice di secondo grado sia tenuto a deliberare in merito, è indispensabile una manifestazione di volontà dell’imputato. Questa richiesta deve essere formalizzata o nell’atto di impugnazione iniziale o tramite la presentazione di motivi nuovi, ma deve comunque pervenire al giudice prima della chiusura della discussione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai avanzato tale istanza, rendendo la sua successiva lamentela in sede di legittimità priva di fondamento e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questa pronuncia sono di notevole importanza per la difesa tecnica. La sentenza sottolinea che le nuove opportunità offerte dalla Riforma Cartabia in materia di pene sostitutive non possono essere attivate d’ufficio dal giudice d’appello. Spetta alla difesa un ruolo attivo e propositivo: è necessario formulare una richiesta esplicita e tempestiva per sollecitare la valutazione del giudice sulla sostituibilità della pena. L’inerzia processuale su questo punto preclude definitivamente la possibilità di beneficiare delle norme più favorevoli, con la conseguenza, come nel caso esaminato, della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per l’inammissibilità del ricorso.
Le nuove norme sulle pene sostitutive (Riforma Cartabia) si applicano ai processi già in corso al momento della loro entrata in vigore?
Sì, l’art. 95 del D.Lgs. 150/2022 prevede espressamente l’applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli in materia di pene sostitutive anche ai processi pendenti in primo grado o in grado di appello.
Il giudice d’appello deve valutare d’ufficio la possibilità di applicare una pena sostitutiva?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle nuove pene sostitutive solo se riceve una richiesta specifica in tal senso da parte dell’imputato.
Come e quando deve essere presentata la richiesta per le pene sostitutive in appello?
La richiesta deve essere formulata con l’atto di impugnazione (atto di gravame) o con la presentazione di motivi nuovi, ma deve in ogni caso intervenire prima della chiusura della discussione nell’udienza di appello.