Un soggetto condannato per spaccio di stupefacenti ha presentato ricorso in Cassazione, chiedendo il riconoscimento del fatto di lieve entità. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La motivazione si fonda sulla significativa potenzialità offensiva della condotta, desunta dalla diversità delle sostanze trattate (eroina e marijuana), dalla loro purezza, dalle modalità organizzate dello spaccio e dal denaro rinvenuto, elementi che complessivamente escludono la possibilità di qualificare il reato come di lieve entità.
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