La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per atti persecutori, lesioni e rapina a carico di un imputato, dichiarando l'inammissibilità ricorso cassazione. La difesa aveva contestato l'attendibilità della persona offesa e la qualificazione giuridica dei fatti, ma i giudici di legittimità hanno rilevato la genericità dei motivi, i quali si limitavano a riproporre le medesime doglianze già respinte in appello. La sentenza ribadisce che, in presenza di una doppia conforme, non è possibile richiedere una nuova valutazione del merito o delle prove testimoniali se la motivazione dei giudici precedenti è logica e coerente.
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