La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione riguardo all'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito. La Suprema Corte ha stabilito che, in seguito alla riforma della Legge 103/2017, i motivi di ricorso avverso il patteggiamento sono limitati esclusivamente ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché il motivo addotto non rientrava in tale elenco tassativo, il ricorso è stato rigettato con rito de plano, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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