Un soggetto sanzionato con un divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) viene condannato per aver violato tale divieto, recandosi presso uno stadio per vendere biglietti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, in quanto i motivi presentati erano una mera riproposizione di quelli già esaminati e rigettati dalla Corte d'Appello. La decisione sottolinea come la violazione DASPO, unita ad altre attività illecite, non possa essere considerata di lieve entità, confermando la pericolosità sociale del soggetto.
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