La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento per un reato minore legato agli stupefacenti. La decisione ribadisce che, a seguito della riforma del 2017, i motivi per un ricorso patteggiamento sono tassativamente limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Vizi come l'eccessività della pena o la mancata valutazione di cause di proscioglimento non rientrano tra i motivi ammessi, rendendo l'impugnazione non proponibile.
Continua »