L'ordinanza analizza un caso di ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione. Il ricorso, avverso una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, è stato dichiarato inammissibile perché l'unico motivo addotto, un vizio di motivazione, era formulato in modo del tutto generico, senza specificare le ragioni di diritto o di fatto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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