La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 47449/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità per un reato in materia di armi. La Corte ha ribadito che, ai fini della concessione di tale attenuante, non è sufficiente considerare le dimensioni dell'arma, ma è necessaria una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le modalità del fatto e della personalità del soggetto. Viene inoltre confermato il principio secondo cui la motivazione del giudice può essere anche implicita, purché desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza.
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