Un soggetto, condannato per reati legati agli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento di un'attenuante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché le argomentazioni erano una mera ripetizione di quelle già valutate e respinte dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro.
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